580/67 : TITOLO III
Pane
Art. 14.
1. E' denominato "pane" il prodotto ottenuto dalla
cottura totale o parziale di una pasta convenientemente
lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con
o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio).
2. Il prodotto di cui al comma 1 ottenuto da una cottura
parziale, se destinato al consumatore finale deve essere
contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti in
etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e,
in modo evidente, la denominazione "pane" completata
dalla menzione "parzialmente cotto" o altra
equivalente, nonché l'avvertenza che il prodotto deve essere
consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle relative
modalità della stessa.
3. Nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto previsto dal
comma 2, l'etichetta dovrà riportare le indicazioni previste
dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari
surgelati, nonché la menzione "surgelato".
4. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane
parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e
messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature
riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in
materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane
fresco e con le necessarie indicazioni per informare il
consumatore sulla natura del prodotto.
5. Per il prodotto non destinato al consumatore finale si
applicano le norme stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio
1992, n. 109
Art. 15.
Gli sfarinati impiegati per la produzione del pane destinato alla
vendita al pubblico devono corrispondere ai tipi ed alle
caratteristiche di cui agli articoli 7, 9 e 11.
Art 16.
Il contenuto in acqua del pane a cottura completa, qualunque sia
il tipo di sfarinato impiegato nella produzione del medesimo, con
la sola eccezione del pane prodotto con farina integrale, per il
quale è consentito un aumento del 2 per cento, è stabilito come
appresso:
pezzature sino a 70 grammi, massimo 29%
" da 100 a 250 grammi, massimo 31%
" da 300 a 500 grammi, massimo 34%
" da 600 a 1.000 grammi, massimo 38%
" oltre i 1.000 grammi, massimo 40%
Per le pezzature di peso intermedio tra quelle sopra indicate il
contenuto massimo in acqua è quello che risulta dalla
interpolazione fra i due valori-limite.
Le altre caratteristiche analitiche del pane devono identificarsi
con quelle degli sfarinati con i quali il pane è stato prodotto.
E' tollerata una maggiorazione di 0,05 sul contenuto in ceneri,
rispetto a quello degli sfarinati impiegati nella produzione del
pane.
Art 17.
Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le
caratteristiche del tipo 00 è denominato "pane di tipo 00".
Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le
caratteristiche del tipo 0 è denominato "pane di tipo 0".
Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le
caratteristiche del tipo 1 è denominato "pane di tipo 1".
Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le
caratteristiche del tipo 2 è denominato "pane di tipo 2".
Il pane prodotto con farina integrale è denominato "pane di
tipo integrale".
Il pane prodotto con semola o con semolato di grano duro, ovvero
con rimacine di semola o semolato, è denominato rispettivamente
"pane di semola" e "pane di semolato".
Nei locali di vendita i vari tipi di pane devono essere collocati
in scomparti o recipienti separati, recanti un cartellino con
l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo.
Art. 18.
Nella produzione del pane è vietato aggiungere ingredienti
estranei, salvo quanto disposto negli articoli seguenti e salvi i
competenti provvedimenti del Ministro per la sanità, emanati a
norma della legge 30 aprile 1962, n. 283.
E' altresì vietata, nella produzione del pane, l'utilizzazione
nell'impasto di residui di pane.
Art 19.
Nella produzione del pane è altresì consentito l'impiego di:
a) farina di cereali maltati, che abbiano un potere diastasico,
determinato secondo il metodo Pollak, non inferiore a 6.500 unità
su sostanza secca;
b) estratti di malto, che abbiano un potere diastasico,
determinato secondo il metodo Pollak, non inferiore a 4.500 unità,
ed abbiano le caratteristiche che verranno precisate nel
regolamento;
c) alfa amilasi e beta amilasi.
Per esigenze tecniche di produzione di particolari forme di pane
normale, è ammessa la spalmatura con uno dei grassi previsti dal
primo comma del successivo articolo 20.
L'esercizio degli stabilimenti o laboratori di produzione delle
sostanze di cui al presente articolo è subordinato
all'autorizzazione prevista dall'articolo 2 della L. 30 aprile
1962, n. 283.
Le sostanze stesse debbono essere poste in commercio in
confezioni originali chiuse.
Art 20.
Nella confezione dei pani speciali è consentito l'impiego di
burro, olio di oliva - in tutti i tipi ammessi dalle leggi
vigenti, escluso l'olio di sansa di oliva rettificato - e
strutto, sia come tali che sotto forma di emulsionati, nonché
latte e polvere di latte, mosto d'uva, zibibbo ed altre uve
passe, fichi, olive, anice, origano, cumino, sesamo, malto,
saccarosio e destrosio.
Il pane speciale con l'aggiunta di grassi deve contenere non meno
del 4,5 per cento di sostanza grassa totale riferita a sostanza
secca.
Il pane speciale al malto deve contenere non meno del 7 per cento
di zuccheri riduttori, espressi in maltosio, riferito a sostanza
secca.
Il pane speciale deve essere posto in vendita con diciture che
indichino l'ingrediente aggiunto. Nel caso che più ingredienti
siano stati aggiunti, le diciture devono indicare questi in
ordine decrescente di quantità presente riferita a peso. E'
vietata la vendita di pane speciale con la generica denominazione
di pane condito, ingrassato o migliorato.
Il pane speciale deve essere tenuto, nei locali di vendita, in
scaffali separati, forniti di cartelli recanti la dicitura di cui
al precedente comma.
L'impiego di ingredienti diversi da quelli indicati nel presente
articolo deve essere autorizzato con decreto del Ministro per la
sanità, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e foreste e
per l'industria, il commercio e per l'artigianato; nel decreto
sono stabilite le norme e le modalità per l'impiego e, al caso,
per la produzione ed il commercio degli ingredienti autorizzati.
Art. 21.
I prodotti ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farine
alimentari, anche se miscelate con sfarinati di grano, devono
essere posti in vendita con l'aggiunta alla denominazione "pane"
della specificazione del vegetale da cui proviene la farina
impiegata.
Nella produzione dei tipi di pane di cui al precedente comma
possono essere aggiunti gli ingredienti indicati nell'articolo 20.
Art. 22.
E' denominato "grissino" il pane a forma di bastoncino
ottenuto dalla cottura di una pasta lievitata, preparata con
farina di grano tenero di tipo 0 o di tipo 00, acqua e lievito
con o senza sale.
E' consentita la produzione di grissini speciali, preparati con
gli stessi ingredienti previsti per il pane speciale dal
precedente articolo 20, nonché con i grassi alimentari
industriali ammessi dalla legge.
Le caratteristiche degli ingredienti aggiunti devono
corrispondere a quelle previste dagli articoli 19, 20 e 21 ed i
grissini preparati con detti ingredienti devono essere posti in
vendita secondo le modalità indicate nel precedente articolo 20.
Sulle confezioni sigillate devono essere indicati gli
ingredienti, in ordine decrescente di quantità presente riferita
a peso.
In caso di vendita allo stato sfuso, tali indicazioni devono
essere riportate sul contenitore con apposito cartellino
indicante il prodotto.
Art. 23.
Il pane deve essere venduto a peso.
Art. 24.
La vendita al pubblico del pane di qualsiasi tipo e specie
può essere esercitata solo dagli esercizi che abbiano ottenuto
la prescritta licenza di commercio, nella quale la voce "pane"
sia indicata in modo specifico.
Fanno eccezione i grissini confezionati all'origine in involucri
chiusi e sigillati e venduti in tali confezioni al consumatore.
Le imprese con rivendita di pane non annessa al panificio sono
tenute a farsi rilasciare dai produttori una distinta per ogni
quantitativo e tipo di pane fornito, con l'indicazione
dell'indirizzo della ditta produttrice, della data di consegna,
del tipo e della quantità del pane consegnato.Tali distinte
debbono essere tenute nella rivendita a disposizione degli agenti
di sorveglianza fino ad esaurimento della vendita del pane cui si
riferiscono.
Art.25
Gli esercizi, che vendono il pane promiscuamente ad altri
generi, devono disporre, per il pane, di apposite attrezzature,
distinte da quelle adibite alla vendita degli altri generi.
Gli esercizi di cui al precedente comma sono sottoposti alle
prescrizioni igienico-sanitarie che saranno stabilite dal
regolamento.
Art. 26.
Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di
vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato
in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo
che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa
di insudiciamento.
E' vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici
mercati, fatta eccezione per quelli coperti, purché vi siano le
garanzie di cui agli articoli precedenti.
Art.27.
E' vietato vendere o detenere per vendere pane alterato,
sofisticato o infestato da parassiti animali o vegetali.